È quanto prevede l’articolo 2-terdecies comma 1 del decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018 – pubblicato in G.U. il 4 settembre 2018 – recante disposizioni di adeguamento della normativa italiana al regolamento 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 95/46/CE in materia di trattamento dei dati personali.
Il mandato post mortem exequendum risulta (da solo o unitamente al testamento) per le sue caratteristiche, lo strumento più adeguato al trasferimento mortis causa del patrimonio digitale di un individuo.
Invero, tale strumento è idoneo:
- al trasferimento mortis causa del patrimonio digitale avente contenuto non patrimoniale e
di quello avente contenuto patrimoniale (se già oggetto di attribuzione in vita);
- a consentire il trasferimento o la consegna delle credenziali di accesso ai beni digitali
(o agli account ove sono contenuti) mantenendone la segretezza.
Il contratto può essere concluso in qualsiasi forma, anche verbalmente, in quanto avente ad oggetto l’incarico di compiere un’attività meramente fiduciaria dopo la morte del mandante. Va da sé che la forma scritta è preferibile.
Il mandante potrà conferire al mandatario, a titolo esemplificativo, l’incarico di:
- richiedere la cancellazione dei profili social network, dei dati trattati i fornitori dei servizi della società dell’informazione l’accesso e copia dei dati;
- richiedere ai fornitori dei servizi della società dell’informazione le credenziali di accesso alle risorse on-line;
- consegnare ad uno o più soggetti determinati tutti o alcuni beni digitali presenti su supporti di memorizzazione fisici o virtuali (foto, e-mail, video, blog, ecc.), e/o le credenziali di accesso ad uno o più account;
- cancellare tutti o alcuni dati presenti su supporti di memorizzazione fisici o virtuali, cancellare l’iscrizione a determinati servizi;
È bene rammentare che i beni digitali aventi valore patrimoniale (e le relative credenziali di accesso al loro contenuto) quali, a titolo esemplificativo:
- criptovalute;
- fotografie fatte da un fotografo professionista;
- progetti di un architetto;
- disegni di invenzioni suscettibili di brevetto;
- marchi;
- opere letterarie;
- programmi per elaboratore;
- film e musica digitale;
- e-books;
non potranno essere oggetto di trasferimento attraverso il (solo) mandato post mortem exequendum, a meno che l’attribuzione patrimoniale non si sia già perfezionata con il mandante in vita o il trasferimento non sia “confermato” con il testamento (in tal caso il titolo del trasferimento non sarà il contratto di mandato, bensì il testamento).
Al contrario, il trasferimento di beni aventi natura non patrimoniale (e le relative credenziali di accesso), e cioè dei beni digitali “personali”, potrà avvenire validamente attraverso il mandato post mortem exequendum e senza il rischio di incorrere nel divieto di patti successori, seppur con i limiti imposti ex lege per la natura di alcuni di essi.
Dunque, potranno essere trasferiti beni digitali quali:
- le fotografie, filmati e registrazioni di famiglia;
- le memorie, i diari e gli scritti personali;
- la corrispondenza elettronica;
- le conversazioni digitali (su social network, smartphone, ecc.)